Danno da vacanza rovinata: cos’è e come chiedere il risarcimento

Si sente spesso parlare di vacanze rovinate a causa di una cattiva organizzazione del tour operator, ma in tanti non sanno che esiste una fattispecie legislativa che configura il fatto come un vero e proprio danno risarcibile. Vediamo allora quando si può richiedere il risarcimento per una vacanza rovinata e come fare per ottenerlo.

 

Quando si può parlare di danno da vacanza rovinata

Il codice del turismo all'art. 47 prevede che il turista può chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta, nel caso di inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto di un pacchetto turistico che non sia di scarsa importanza ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile.
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Per chiarire meglio la fattispecie in oggetto, si può parlare di danno da vacanza rovinata quando l'inadempimento del contratto ha impedito al turista di poter godere appieno della propria vacanza, considerata una occasione di svago, di piacere o semplice riposo, provocandogli un vero e proprio disagio psico-fisico. Danno che oltretutto è strettamente legato al fatto che il turista ha trascorso il periodo di vacanza in modo del tutto inutile, nonché al fatto che ci si trova davanti ad una situazione irripetibile ( basti pensare ad un viaggio di nozze o un vacanza fatta per assistere ad un avvenimento unico).

 

Quali sono i danni risarcibili

La novità introdotta dall'art 47 del Codice del turismo è la risarcibilità sia di un danno patrimoniale, sia di un danno non patrimoniale. Nel primo caso ci si trova di fronte a danni facilmente quantificabili, perché attengono alle somme sborsate dal turista per l'acquisto del pacchetto vacanze, nonché di tutto ciò che ha dovuto pagare in più a causa del disservizio del proprio tour operator o di un suo intermediario.
Al contrario, il danno non patrimoniale è quel danno morale derivante dalla mancata occasione di svago o di relax attribuita alla vacanza, considerata come un interesse non patrimoniale che ai sensi dell'art. 2059 c.c. è pienamente risarcibile.
In merito alla quantificazione del danno non patrimoniale, la Corte di Giustizia europea si era espressa per un criterio equitativo, poi recepito dalla giurisprudenza. Spetta quindi al Giudice del Tribunale valutare di volta in volta l'entità del danno morale, tenendo conto di una serie di elementi, tra cui l'importanza attribuita al viaggio dalla persona, l'irripetibilità dello stesso e la situazione di stress cui è stato costretto il turista.
Spetterà sempre al Giudice valutare che il danno non sia di scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 c.c, ovvero che l'inadempimento non sia stato tale da pregiudicare la buona riuscita della vacanza.

 

Onere della prova

In danno da vacanza rovinata richiede che il danno debba essere provato da parte di chi lo subisce. Spetta quindi al turista o viaggiatore l'onere della prova. A lui spetterà dimostrare l'inadempimento da parte del terzo, che può essere il tour operator, l'agenzia di viaggi o una struttura alberghiera, nonché il danno subito. Per far questo potrà avvalersi di prove documentali, come il contratto sottoscritto con l'agenzia di viaggio, filmati, foto, ma anche testimonianze. Tutto ciò servirà in particolar modo al giudice per valutare l'entità del danno non patrimoniale, in quanto volto a dimostrare che la vacanza è stato tutto tranne che un momento di relax o di svago. Spetterà invece al tour operator dimostrare che il contratto è stato adempiuto.

 

Come richiedere il risarcimento

Per richiedere il risarcimento del danno occorre muoversi velocemente, ovvero occorre avvisare immediatamente il tour operator dell'avvenuto disservizio in modo da informarlo e metterlo nelle condizioni di poter risolvere la situazione. Nel caso in cui non vi sia risposta, una volta rientrato dalla vacanza ed entro 10 giorni, occorre inoltrare una richiesta scritta al tour operator, facendola pervenire tramite raccomandata a/r o tramite PEC, in cui si fa presente l'inadempimento del contratto e la richiesta del risarcimento.
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Il diritto al risarcimento del danno da vacanza rovinata cade in prescrizione dopo 3 anni dal rientro delle vacanze (art.46 Codice del turismo).