Il protesto bancario è un atto pubblico che certifica un mancato pagamento di un titolo di credito quale una cambiale, un vaglia o un assegno bancario. Il protesto nasce quando il debitore ha mancato il pagamento o si e rifiutato di pagarlo per cui si ritrova respinto il titolo di credito.
Essi sono compilati da un Ufficiale Levatore, da un notaio, un ufficiale giudiziario o anche dal segretario comunale, se nel comune non è presente una di queste figure. Dopo la compilazione vengono inseriti nel Registro Ufficiale dei Protesti.
In caso il protesto viene eseguito dall'Ufficiale Levatore, esso ha il compito di "levare" il protesto avvenuto. Solitamente i comuni si fanno aiutare da ausiliari comunali i quali svolgono funzioni di aiutante o messi comunali.
Come avvengono
I protesti prima di essere iscritti nel registro ufficiale dei protesti subiscono un iter che comprendono diversi tempi tecnici quali l'avviso di levata e la levata del protesto.
L'avviso di levata del protesto entra in azione quando il creditore prova a riscuotere la somma stabilita sulla cambiale o un assegno bancario in una data prestabilita precedentemente; ma questo non avviene per diverse cause.
Possiamo definire che l'avviso di levata è l'inizio di un procedimento formale avviato da un pubblico ufficiale verso colui che ha mancato il pagamento, il debitore; inoltre l'avviso avviene anche presso il suo domicilio chiedendo del pagamento non riuscito.
Questo procedimento può concludersi subito oppure durare molto più tempo se il debitore non provvede a pagare tale somma. Il debitore ha 60 giorni per poter risanare il debito.
La levata di protesto è il secondo passo che avviene dopo l'avviso di levata. Esso prevede l'attivazione del procedimento attraverso la figura di un pubblico ufficiale, in cui egli deve compilare un documento cartaceo ed elettronico con tutti i dati del debitore e tutti i dati riguardanti il protesto per assegno non pagato. I dati da inserire nel documento sono: nome e domicilio del creditore, codice della valuta, natura del titolo di credito, luogo e data della levata, la cifra esatta, codice fiscale e per ultimo i motivi del rifiuto.
Dopo aver terminato gli elenchi di protesto, essi sono trasmessi il 5 e il 20 di ogni mese al Presidente del Tribunale che in seguito li trasmetterà al Presidente della Camera di Commercio. Il tempo per poter risanare il debito è di 60 giorni, se entro tale data non viene saldato tale debito, il debitore dovrà pagare gli interessi e altre spese, arrivando cosi al terzo passaggio formale prima di poter essere iscritto nell'elenco dei protestati.
Termini del protesto
Come appena descritto sopra un protesto avviene quando c è un mancato pagamento di un titolo di credito da parte di un debitore. Il creditore, colui che non ha ricevuto il pagamento, può agire legalmente verso il debitore per poter avere il pagamento stabilito. Per fare tutto questo ci sono dei termini ben precisi da rispettare in base all'art 51, 3°c l. camb.
I tempi per agire su un assegno sono abbastanza ristretti, infatti se si tratta di un assegno circolare bisogna agire entro 30 giorni dall'emissione, mentre se si tratta di un assegno su piazza il termine massimo per poter agire è di 8 giorni.
Per questo motivo esistono delle aziende specializzate nel creare conti correnti per protestati e tutti i soggetti che hanno difficoltà ad accedere al credito tradizionale.
Per una cambiale a vista i termini sono molto più lunghi, infatti si può agire entro un anno. Se invece il titolo si trova su una piazza diversa da quella del comune del debitore, il tempo per poter agire è di soli 15 giorni; diventano 20 se si tratta di un assegno estero. Importante da sapere che per gli assegni circolari o quelli ordinari non bisogna calcolare il sabato.