L’investigatore privato è un punto di riferimento importante per chiunque voglia avviare un’indagine investigativa. In sede processuale, come funzionano le prove e la documentazione raccolte da un investigatore privato o da un’agenzia di investigazione? Le prove hanno un effettivo valore probatorio? Possono essere ritenute valide e utilizzabili in tribunale?
Sotto questo punto di vista dobbiamo approfondire un aspetto importante, ovvero la libertà degli strumenti probatori. In poche parole, per poter ricorrere alle prove di un investigatore privato, è necessario che le stesse siano state raccolte sulla base di quanto previsto dalla legge. Infine, è scontato sottolineare che devono essere funzionali al processo.
La validità delle prove di un investigatore privato
In genere, dobbiamo differenziare due tipologie di prove: quelle tipiche e le atipiche. Le prime sono previste e consacrate dal codice di procedura penale, mentre le seconde, invece, non sono disciplinate dalla Legge, ma vengono ammesse in sede processuale a determinate condizioni. Spesso, quando si presenta la documentazione di un investigatore privato, è il giudice che cerca di comprendere i criteri adottati e offre una valutazione discrezionale.
Chi è cosa fa l’investigare privato
Le attività di cui si occupa un investigatore privato sono diverse. Per essere ammesse dal giudice, le prove devono comunque presentare determinate caratteristiche. La sentenza numero 5440/2013 aveva posto la questione in modo diverso.
“Pur non essendo vietato, come costantemente affermato dalla Giurisprudenza di questa Corte […] la possibilità di porre a fondamento della decisione prove non espressamente previste dal codice di rito, purché sia fornita adeguata motivazione della relativa utilizzazione […] deve tuttavia escludersi che le prove c.d. “atipiche” possano valere ad aggirare divieti o preclusioni dettati da disposizioni, sostanziali o processuali, così introducendo surrettiziamente elementi di prova che non sarebbero altrimenti ammessi o la cui ammissione richieda adeguate garanzie formali”
Successivamente, con la sentenza del 17 luglio del 2013 del Tribunale di Milano, abbiamo potuto effettivamente ricorrere alle indagini investigative. In ogni caso è bene fare riferimento al Decreto Ministeriale 269/2010 per comprendere pienamente l’attività di pedinamento, ma anche per eventuali prove in formato video e foto consentite dalla Legge.
Come investiga un’agenzia o l’investigatore stesso?
Il funzionamento delle indagini investigative deve sempre essere funzionale: l’investigatore in tal senso non è da intendersi come un pubblico ufficiale. Non appartiene ovviamente alla polizia giudiziaria. Naturalmente, per offrire delle investigazioni, deve avere la licenzia prefettizia. Non ci si può improvvisare investigatori, ma bisogna studiare e naturalmente seguire dei corsi di formazione e aggiornamento.
Dobbiamo premettere che investigare su una persona non è facile. Oltretutto, non è possibile farlo da soli, perché si potrebbe essere scoperti, o peggio: si potrebbe a tutti gli effetti violare la privacy di una persona. Le attività di un’agenzia investigativa o di un investigatore privato, invece, sono sempre in regola con quanto predisposto dalla Legge. L’obiettivo è chiaro: avere la possibilità di portare le prove in tribunale, in modo tale che abbiano una valenza procedurale.
In genere, l’attività operativa dell’investigazione si basa su alcuni aspetti comuni, come gli indirizzi e i luoghi frequentati, scatti di fotografie compromettenti o riprese video. Ovviamente, si possono tenere sott’occhio anche i social dell’individuo, così come targhe di autovetture o motocicli. Molto importante è che, in fase di consulenza, vengano spiegate le abitudini del soggetto da investigare, così come i suoi orari, per permettere all’investigatore di raccogliere tutte le prove nel modo migliore.